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1. È costituita una Associazione senza scopo di lucro denominata "gruppo di acquisto sobrio e sostenibile – gas.so.so ".

2. L'Associazione non ha fini di lucro e ha per scopo l'operare nel campo sociale e cooperativistico al fine di promuovere: il consumo critico, l'approccio nonviolento nei confronti dell'ambiente, la diffusione di prodotti biologici, naturali, eco-compatibili e del commercio equo e solidale; il sostegno dei piccoli produttori biologici, stabilendo con essi rapporti diretti che garantiscano un'equa rimunerazione; la solidarietà tra i soci e verso l'esterno.

3. Gli strumenti utilizzati sono: acquisti collettivi di prodotti; assistenza e informazione ai soci nel campo alimentare biologico e nei settori ad esso collegati (modalità di produzione e di distribuzione dei prodotti, "ricette" per l'uso, impatto ambientale, ecc.); promozione dei prodotti eco-compatibili e formazione sulle tecniche di produzione ed utilizzo; tutte le operazioni commerciali, finanziarie, immobiliari atte al raggiungimento dello scopo sociale.

4. L'Associazione ha sede in Brescia - Quartiere La Famiglia - Via Quinta n.22 e potrà istituire altrove altre sedi.

5. Il domicilio fiscale dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con l'Associazione, si intende eletto a tutti gli effetti presso la sede sociale.

6. La durata dell'Associazione è fissata dalla data dell'atto costitutivo sino al 31/12/2100 e potrà essere prorogata per deliberazione dell'Assemblea.

7. Il patrimonio sociale è costituito dalle quote sociali fisse versate all'atto dell'adesione di Associazione, oltre ed eventuali versamenti integrativi, che saranno stabiliti di anno in anno dall'assemblea degli associati. La quota fissa di adesione è fissata in € 25,00. Faranno parte del patrimonio anche eventuali lasciti, donazioni e contributi a titolo di liberalità ricevuti.

ASSEMBLEA

8. L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci, Le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti i soci. Essa è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge e potrà essere convocata anche al di fuori della sede sociale. L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno dal Consiglio Direttivo (d'ora in poi C.D.) entro cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'assemblea può essere convocata anche da un quinto dei soci.

9. Le convocazioni dell'assemblea saranno fatte a cura del C.D. con lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima della data fissata, oppure a mezzo manifesti affissi presso la sede, oppure sull'eventuale organo di stampa dell'associazione con l'obbligo di invio a tutti i soci in regola con le quote sociali.

10. Possono intervenire all'assemblea tutti i soci in regola con il versamento delle quote sociali. Ogni socio può farsi rappresentare per delega scritta (di massimo una delega per associato) con le limitazioni previste dalla legge.

11. L'assemblea sarà presieduta dal presidente del C.D., in mancanza dal vice presidente o da altra persona designata dall'assemblea.
12. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera validamente con le maggioranze stabilite dal Codice Civile. Il verbale di ogni assemblea verrà stilato a cura del Segretario e controfirmato dal Presidente.

AMMINISTRAZIONE

13. L'associazione è amministrata da un C.D. composto da tre a sette membri (eletti dall'assemblea). Gli amministratori rimarranno in carica per anni tre. L'assemblea ordinaria può variare il numero dei consiglieri anche durante il mandato. In caso di dimissioni della maggioranza dei consiglieri si intenderà decaduto tutto il C.D..

14. Qualora non abbia provveduto l'assemblea dei soci, il C.D. nominerà tra i suoi membri il presidente e il tesoriere.

15. Le riunioni del C.D. si terranno presso la sede sociale o altro luogo, purchè nella provincia. Vengono convocate dal presidente a norma di legge.

16. Il C.D. è validamente riunito se sono presenti la metà più uno dei membri e delibera a maggioranza.

17. Il Presidente ha tutti i poteri necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale sia per l'ordinaria che per la straordinaria amministrazione, ad eccezione dei poteri che la legge e lo statuto riservano all'assemblea dei soci. Il C.D. può delegare parte dei suoi poteri a singoli membri.

18. I membri del C.D. non percepiscono alcun compenso salvo diverso deliberato assembleare.

19. Il potere di rappresentanza dell'associazione nei rapporti con terzi e in giudizio e il potere di firma per l'associazione, spettano al presidente.

BILANCIO E UTILI

20. Gli esercizi sociali si chiuderanno al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Presidente e il tesoriere provvederanno alla formazione del bilancio sociale da presentare all'assemblea dei soci.

SCIOGLIMENTO

21. In caso di scioglimento i beni e il patrimonio dell'Associazione saranno devoluti ad enti con simili finalità o ad associazioni senza fini di lucro operanti nel campo del volontariato e della solidarietà. varie

22. Il presente statuto può essere integrato da un "Regolamento" approvato dall'assemblea dei soci.

23. Per quanto non previsto dal presente statuto ci si riferirà al dettato del Codice Civile.
 
 

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