1. È costituita una Associazione
senza scopo di lucro denominata "gruppo di acquisto sobrio e sostenibile
– gas.so.so ".
2. L'Associazione non ha fini
di lucro e ha per scopo l'operare nel campo sociale e cooperativistico
al fine di promuovere: il consumo critico, l'approccio nonviolento nei
confronti dell'ambiente, la diffusione di prodotti biologici, naturali,
eco-compatibili e del commercio equo e solidale; il sostegno dei piccoli
produttori biologici, stabilendo con essi rapporti diretti che garantiscano
un'equa rimunerazione; la solidarietà tra i soci e verso l'esterno.
3. Gli strumenti utilizzati sono:
acquisti collettivi di prodotti; assistenza e informazione ai soci nel
campo alimentare biologico e nei settori ad esso collegati (modalità
di produzione e di distribuzione dei prodotti, "ricette" per l'uso, impatto
ambientale, ecc.); promozione dei prodotti eco-compatibili e formazione
sulle tecniche di produzione ed utilizzo; tutte le operazioni commerciali,
finanziarie, immobiliari atte al raggiungimento dello scopo sociale.
4. L'Associazione ha sede in Brescia
- Quartiere La Famiglia - Via Quinta n.22 e potrà istituire altrove
altre sedi.
5. Il domicilio fiscale dei soci,
per quanto concerne i loro rapporti con l'Associazione, si intende eletto
a tutti gli effetti presso la sede sociale.
6. La durata dell'Associazione
è fissata dalla data dell'atto costitutivo sino al 31/12/2100 e
potrà essere prorogata per deliberazione dell'Assemblea.
7. Il patrimonio sociale è
costituito dalle quote sociali fisse versate all'atto dell'adesione di
Associazione, oltre ed eventuali versamenti integrativi, che saranno stabiliti
di anno in anno dall'assemblea degli associati. La quota fissa di adesione
è fissata in € 25,00. Faranno parte del patrimonio anche eventuali
lasciti, donazioni e contributi a titolo di liberalità ricevuti.
ASSEMBLEA
8. L'assemblea regolarmente costituita
rappresenta l'universalità dei soci, Le sue deliberazioni, prese
in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti
i soci. Essa è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge e potrà
essere convocata anche al di fuori della sede sociale. L'assemblea ordinaria
è convocata almeno una volta l'anno dal Consiglio Direttivo (d'ora
in poi C.D.) entro cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'assemblea
può essere convocata anche da un quinto dei soci.
9. Le convocazioni dell'assemblea
saranno fatte a cura del C.D. con lettera raccomandata spedita ai soci
almeno otto giorni prima della data fissata, oppure a mezzo manifesti affissi
presso la sede, oppure sull'eventuale organo di stampa dell'associazione
con l'obbligo di invio a tutti i soci in regola con le quote sociali.
10. Possono intervenire all'assemblea
tutti i soci in regola con il versamento delle quote sociali. Ogni socio
può farsi rappresentare per delega scritta (di massimo una delega
per associato) con le limitazioni previste dalla legge.
11. L'assemblea sarà presieduta
dal presidente del C.D., in mancanza dal vice presidente o da altra persona
designata dall'assemblea.
12. L'assemblea, sia ordinaria
che straordinaria, delibera validamente con le maggioranze stabilite dal
Codice Civile. Il verbale di ogni assemblea verrà stilato a cura
del Segretario e controfirmato dal Presidente.
AMMINISTRAZIONE
13. L'associazione è amministrata
da un C.D. composto da tre a sette membri (eletti dall'assemblea). Gli
amministratori rimarranno in carica per anni tre. L'assemblea ordinaria
può variare il numero dei consiglieri anche durante il mandato.
In caso di dimissioni della maggioranza dei consiglieri si intenderà
decaduto tutto il C.D..
14. Qualora non abbia provveduto
l'assemblea dei soci, il C.D. nominerà tra i suoi membri il presidente
e il tesoriere.
15. Le riunioni del C.D. si terranno
presso la sede sociale o altro luogo, purchè nella provincia. Vengono
convocate dal presidente a norma di legge.
16. Il C.D. è validamente
riunito se sono presenti la metà più uno dei membri e delibera
a maggioranza.
17. Il Presidente ha tutti i poteri
necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale sia per l'ordinaria
che per la straordinaria amministrazione, ad eccezione dei poteri che la
legge e lo statuto riservano all'assemblea dei soci. Il C.D. può
delegare parte dei suoi poteri a singoli membri.
18. I membri del C.D. non percepiscono
alcun compenso salvo diverso deliberato assembleare.
19. Il potere di rappresentanza
dell'associazione nei rapporti con terzi e in giudizio e il potere di firma
per l'associazione, spettano al presidente.
BILANCIO E UTILI
20. Gli esercizi sociali si chiuderanno
al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Presidente
e il tesoriere provvederanno alla formazione del bilancio sociale da presentare
all'assemblea dei soci.
SCIOGLIMENTO
21. In caso di scioglimento i beni
e il patrimonio dell'Associazione saranno devoluti ad enti con simili finalità
o ad associazioni senza fini di lucro operanti nel campo del volontariato
e della solidarietà. varie
22. Il presente statuto può
essere integrato da un "Regolamento" approvato dall'assemblea dei soci.
23. Per quanto non previsto dal
presente statuto ci si riferirà al dettato del Codice Civile.
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